La legge Turco-Napolitano e i suoi effetti sui minori

La legge Turco-Napolitano e i suoi effetti sui minori

Nel nostro paese l’accesso al lavoro per i minori stranieri è disciplinato dalla legge sull’immigrazione, la legge n°40 del 1998, cosiddetta “legge Turco Napolitano”, la prima disciplina italiana in materia d’immigrazione, che ha introdotto molti importanti cambiamenti anche in ambito minorile.

Per comprendere l’attuale situazione è però necessario fare un breve cenno al passato, a ciò che era previsto per i minori stranieri prima del 1998, anche perché attualmente sono presenti insieme, nelle comunità per minori, ragazzi che hanno potuto seguire i percorsi previsti sia dalla vecchia legge che dalla nuova: molte aspettative e delusioni degli ultimi ragazzi accolti hanno proprio origine dal confronto che essi stessi possono fare con ragazzi che hanno conosciuto in comunità, in effetti molto più fortunati.

“Prima” della legge n°40 c’è l’assenza, in Italia, di una legislazione specifica sui minori stranieri, per cui le istituzioni provvedevano applicando la legge sui minori in genere, mettendo in campo strategie ispirate ai principi del diritto minorile, quindi caratterizzate da criteri di massima protezione sociale.

La competenza per i minori stranieri era del Tribunale per i minorenni, che provvedeva emanando un Provvedimento di affidamento del minore: il ragazzo, privo di riferimenti parentali sul territorio nazionale italiano, veniva definito “minore in stato di abbandono” e per questo era affidato a tutori (persone o enti locali) che provvedevano al suo mantenimento e alla sua educazione, spesso attraverso il collocamento nelle comunità per minori in difficoltà.

Per i minori stranieri questo significava: accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari, sostegno di adulti capaci (educatori), formazione, progettualità. Ai ragazzi veniva rilasciato un Permesso di soggiorno per affidamento, con il quale essi potevano studiare e lavorare, senza nessuna restrizione, e che poteva essere rinnovato, al compimento della maggiore età, con un Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se il ragazzo era regolarmente assunto, o con un Permesso di soggiorno per attesa lavoro, della durata massima di un anno, tempo nel quale il ragazzo doveva reperire un’occupazione regolare, pena il ritorno in una posizione di clandestinità.

In sintesi, prima, ogni minore che lo volesse poteva fermarsi in Italia e costruirsi un futuro regolare.

“Dopo” c’è la legge n°40. Proviamo a comprenderla:

  • secondo questa legge il minore straniero che si trovi irregolar- mente sul territorio nazionale è definito “minore non accompa- gnato” e non più “minore in stato d’abbandono”
  • al minore non accompagnato sarà rilasciato un Permesso di Soggiorno “per minore età” che decade, appunto, con il compi- mento della maggiore età e non è in alcun modo convertibile con nessun altro titolo di soggiorno; con questo permesso di soggiorno il ragazzo può essere inserito in scuole e corsi ma non può lavorare
  • al minore così definito “devono essere assicurate tempestivamente le necessarie cure e la protezione anche dai pericoli di sfruttamento, nonché una sistemazione adeguata in vista dell’adozione dei necessari
    provvedimenti – innanzitutto il rimpatrio”
  • il provvedimento previsto dalla legge si chiama “rimpatrio assistito” ed è una misura ad hoc per i minori stranieri che si differenzia dal provvedimento di espulsione, che riguarda adulti stranieri clandestini; il termine “assistito” significa “volto ad un reale ricongiungimento con la famiglia ovvero al riaffidamento alle Autorità responsabili nel Paese d’origine”
  • il rimpatrio assistito viene disposto dal Comitato per i minori stranieri nella “considerazione preminente dell’interesse del fanciullo”
  • “il rimpatrio non dovrà essere in nessun caso automatico” ma sarà valutato secondo le condizioni del minore, il suo parere e le sue motivazioni, il suo percorso nel nostro paese e le condizioni della famiglia, accertate attraverso apposite ricerche svolte nei Paesi d’origine
  • qualora il rimpatrio risulti non realizzabile, il Comitato può decidere caso per caso se il minore si stabilirà sul territorio, italiano, emanando all’occorrenza un provvedimento di non luogo a procedere per il rimpatrio alla quale segue una segnalazione al Tribunale per i minorenni che disporrà un Provvedimento di affidamento (in pratica, nei casi in cui il rimpatrio non è possibile, si ripercorre la procedura precedente alla legge n°40).

Secondo il dibattito che si è svolto in questi anni, il principio ispiratore della legge sembra essere il diritto del minore di crescere all’interno del proprio nucleo familiare, e da questo discende il rimpatrio come misura prevalente, in ogni caso in cui esso venga valutato opportuno, esclusi quindi i casi di famiglie non idonee (potremmo dilungarci a riflettere sui motivi che portano alcune famiglie ad affidare i loro figli ad estranei o addirittura a venderli, ma forse non è questa la sede, ma è certo che questi sono tra i casi in cui un ricongiungimento con la famiglia non sarebbe nell’interesse del minore…).

Da un altro lato c’è il sospetto che dietro questa motivazione si nasconda una misura contro l’immigrazione clandestina, perché pur sempre di questo si tratta, i minori arrivavano e arrivano clandestinamente nel nostro paese.

E vediamo le modalità con cui questa legge viene applicata, nelle sue varie fasi:

  1. Il ragazzo entra in comunità, in tempi non precisati – l’attesa è a volte molto lunga e costringe ad una quasi totale inattività – viene rilasciato il Permesso di soggiorno per minore età e il ragazzo viene inserito in un’attività formativa (la rosa delle opportunità si è già ristretta perché questo documento non è accettato da tutti gli enti che fanno formazione).
  2. Nel frattempo i servizi sociali fanno una segnalazione al Comitato per i minori stranieri, un organismo che – vi ricordate? – era stato istituito per vigilare sui progetti di accoglienza dei bambini di Cernobyl; il Comitato incarica a sua volta il Servizio Sociale Internazionale di svolgere una ricerca nel paese d’origine del ragazzo sulla situazione familiare e sociale dello stesso; il Comitato, infine, valuta tra un rimpatrio e la permanenza del ragazzo nel nostro paese, sulla base dei risultati della ricerca nel paese d’origine e le relazioni delle assistenti sociali sul percorso in comunità del minore.
  3. Si produce la risposta: per i minori per i quali è possibile si provvede al rimpatrio, per gli altri il Comitato dispone affinché il ragazzo possa fermarsi in modo regolare nel nostro paese, lavorare e rinnovare il suo Permesso di soggiorno anche da maggiorenne; la cornice è quella di un organismo che valuta molta documentazione per ogni singolo caso – per l’anno 2001 si parla di……….!! … si possono immaginare i tempi nei quali questa terza e decisiva fase viene attuata.

Nella realtà concreta, i minori stranieri vengono collocati in comunità, ma gli adulti che li accolgono possono dire loro solo che dovranno avere molta molta pazienza ed attendere che le istituzioni decidano che cosa ne sarà di loro, dei loro desideri e progetti.

Quasi tutti, nonostante tutta questa incertezza, restano molto a lungo, sostenuti nei momenti critici dagli educatori che comprendono la fatica del loro restare quasi inattivi – imparare l’italiano è il primo obiettivo, ma lo raggiungono in fretta, e dopo possono frequentare corsi ma gli unici ad avere un vero “filo diretto” con il mondo del lavoro sono proprio quelli che non accettano il loro Permesso di soggiorno.

Alcuni, in prossimità del loro 18° compleanno, sono rimpatriati a sorpresa, prelevati alle 6 del mattino dalla comunità, non informati di ciò che li aspetta, neanche “sentiti” al riguardo.

Oppure può succedere che siano informati il giorno prima del loro rimpatrio e quindi decidano di lasciare la comunità, e la scuola che stanno frequentando, tornando in strada, raggiungendo i moltissimi altri minori stranieri che avevano sempre diffidato delle Istituzioni e avevano continuato ad “arrangiarsi” da soli. Per pochi, negli stessi giorni, arriva il tanto atteso e desiderato “non luogo a procedere”, fanno i loro salti di gioia, da quel momento possono accettare un lavoro – quasi sempre avevano già pronta qualche proposta – ma contemporaneamente sono fuori, prima di ricevere il primo stipendio, reperire una casa…

A volte nel giorno del loro 18° compleanno il Comitato non ha ancora risposto, alcuni sono quindi “semplicemente dimessi”, nel silenzio generale, ritornando clandestini, impossibilitati a guadagnarsi onestamente da vivere.

… ecco qual è l’offerta delle nostre istituzioni, c’è di che riflettere sul fatto che molti minori non si fermano in comunità, non si lasciano prendere…

E così, in compagnia dei più numerosi loro compagni che in strada ci sono sempre stati, non potranno essere “protetti contro lo sfruttamento economico o non essere costretti a nessun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la loro educazione o di nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale” (art.32 Convenzione di New York); né potranno “essere protetti contro l’uso illecito di stupefacenti…” (art. 33 stessa Convenzione), e “essere protetti contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale…” (art. 34 stessa Convenzione), e altro ancora.

Francesca Ciulli